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Società Trasparente D.lgs. 33/2013

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Accesso civico

Data di aggiornamento 21/06/2023

Documenti e approfondimenti

Registro degli accessi - aggiornato al 31.05.2023

 

Accesso civico semplice

Accesso civico semplice Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ex articolo 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati. L'Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, la Società provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. Il Responsabile della trasparenza per la Società UCIT srl è Angelo Belluzzo (tel. 0432-421769, e-mail angelo.belluzzo@ucit.udine.it). È opportuno evidenziare che l’accesso civico semplice si differenzia da quello generalizzato in quanto ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi. Il diritto di accesso civico semplice, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Modalità di esercizio del diritto di accesso civico La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata: - tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.ucit.udine.it - tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail ucit@ucit.udine.it con oggetto: ACCESSO CIVICO - tramite posta ordinaria all’indirizzo del Responsabile della trasparenza, Viale Duodo 5 33100 UDINE - direttamente presso gli Uffici negli orari di apertura.

 

Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è quindi attivabile da chiunque. Inoltre l’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e delle norme che prevedono specifiche esclusioni. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Avverso la decisione della Società, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. L’istanza deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso della Società richiesti. Può essere trasmessa all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata: - tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.ucit.udine.it - tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail ucit@ucit.udine.it con oggetto: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - tramite posta ordinaria all’indirizzo Viale Duodo 5 33100 UDINE - e direttamente presso gli Uffici negli orari di apertura. È opportuno evidenziare che l’accesso civico generalizzato si differenzia da quello semplice, in quanto non ha ad oggetto dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Il diritto di accesso civico generalizzato, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenuti.

 

Accesso ai documenti amministrativi

L’accesso documentale è disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990. Esso comporta il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso. Il diritto di accesso si esercita nelle modalità e nei termini disciplinati dall'art. 25 della legge n. 241/1990, per i documenti concernenti attività di pubblico interesse svolta dalla Società e disciplinata dal diritto nazionale e comunitario. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della suddetta legge n. 241/1990 e devono essere motivati. Come presentare la richiesta Nella richiesta occorre: • indicare gli estremi del documento ricercato oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione • illustrare la motivazione della richiesta: quindi specificare e, se non risulti evidente o noto, dimostrare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta La richiesta può essere presentata tramite • PEC (posta elettronica certificata): info@pec.ucit.udine.it • posta elettronica non certificata: ucit@ucit.udine.it • posta: UCIT s.r.l. Viale Duodo 5 33100 Udine • consegna a mano: direttamente presso gli Uffici negli orari di apertura.

 

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