Definizioni contenute nell’Allegato A alla Delibera
alta tensione (AT)
alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV
altissima tensione (AAT)
altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o superiore a 220 kV
autoconsumatore di energia rinnovabile
autoconsumatore di energia rinnovabile è il cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21
autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza”
autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è l’autoconsumatore di energia rinnovabile che può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore e secondo le modalità di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21
autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza”
autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza”con linea diretta è l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso;
bassa tensione (BT)
bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV
cabina primaria
cabina primaria è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC
cliente attivo
cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all’interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l’attività commerciale o professionale principale di tali clienti
cliente attivo “a distanza”
cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e le unità di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo
cliente finale
cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita
comunità energetica dei cittadini
comunità energetica dei cittadini è
- un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
- controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;
- che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci
comunità di energia rinnovabile o comunità energetica rinnovabile (CER)
comunità di energia rinnovabile o comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico che:
- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
condominio
condominio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile
edificio
edificio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile
energia elettrica autoconsumata (EACV)
energia elettrica autoconsumata (EACV)è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall’articolo 10 del TIAD. L’energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio
energia elettrica condivisa (EAC)
energia elettrica condivisa (EAC) è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e nei casi di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, l’energia condivisa è calcolata con riferimento all’intero territorio nazionale. L’energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio
energia elettrica oggetto di incentivazione (EACI)
energia elettrica oggetto di incentivazione (EACI) è l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione o unità di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l’energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio. L’energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione/unità di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione/unità di produzione;
Energia elettrica autoconsumata per livello di tensione (EACVC,i)
Energia elettrica autoconsumata per livello di tensione (EACVC,i) è, per ogni ora, l’energia elettrica autoconsumata calcolata tenendo conto solo della parte dell’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione relativa ai punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l’impianto di produzione/unità di produzione. Qualora vi siano più impianti di produzione/unità di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è determinata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione
energia elettrica immessa ai fini della condivisione
energia elettrica immessa ai fini della condivisione è, in ogni ora, la somma dell’energia elettrica immessa tramite l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso;
energia elettrica prelevata
energia elettrica prelevata ai fini della condivisione è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, la somma dell’energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell’energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell’accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e della deliberazione 574/2014/R/eel
gestore di rete
gestore di rete è l’impresa distributrice o Terna o il gestore di SDC
gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio, secondo le modalità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 199/21
gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente
gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente è un gruppo di clienti attivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo
GSE
GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l’autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso
impresa distributrice
impresa distributrice è ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del DPR 235/77
media tensione (MT)
media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV
prezzo zonale orario
prezzo zonale orario è:
- nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche interconnesse, il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
- nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche non interconnesse, il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
produttore di energia elettrica o produttore
produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle
autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione;
ritiro dedicato
ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell’energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
servizio per l’autoconsumo diffuso
servizio per l’autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento, dal decreto 16 settembre 2020 e dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.
definizioni contenute nel Decreto CACER
impianto alimentato da fonti rinnovabili
impianto alimentato da fonti rinnovabili insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
- le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
potenza nominale di un impianto
potenza nominale di un impianto:somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportato sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo:
- per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al primo periodo;
- per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW
data di entrata in esercizio di un impianto
data di entrata in esercizio di un impianto: data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto o della sezione di impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI’
data di entrata in esercizio commerciale di un impianto
data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione di cui al Titolo II del presente decreto
potenziamenti di un impianto alimentato da fonti rinnovabili
potenziamenti di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché l’energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato sulla Misura Elettrica dell’ARERA;
PNNR
PNNR: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretario generale de Consiglio con nota LT161/21, del 4 luglio 2021;
Si.Ge.Co.
Si.Ge.Co.Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR., pubblicato sul sito WEB del Ministero;
soggetto attuatore esterno o beneficiario
soggetto attuatore esterno o beneficiario soggetto assegnatario dell’agevolazione, responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento, nonché dell’espletamento delle attività di monitoraggi, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al medesimo progetto.
Definizioni contenute nel D.lgs. 199/21
energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile
energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Per altre definizioni vedere l'allegato A delle Regole tecniche
Tratto dal sito GSE