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Evoluzione del quadro normativo e regolatorio

Il contesto normativo di riferimento per le Comunità Energetiche Rinnovabili ha subito rapide e importanti evoluzioni, portando ad un’intensa produzione di testi normativi. Al fine di agevolare una migliore lettura, sono di seguito riportati i link ai testi di riferimento, in ordine cronologico a partire dal più recente. Si segnala che, allo stato attuale, i testi maggiormente utili sono il DM 106/2024 “Decreto corrispettivi”, le Regole Operative del GSE ed il DM 414/2023 “CACER”.

Il Decreto Ministeriale n.106 del 15 marzo 2024 (Decreto Corrispettivi) definisce i corrispettivi che il GSE, nell’ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole Operative.

Le Regole tecniche per il servizio per l'Autoconsumo Diffuso disciplinano le modalità ed i requisiti per: accedere al servizio, richiedere l’attivazione del servizio, la stipula del contratto. Vengono inoltre disciplinate le modalità ed i requisiti per l’erogazione degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal TIAD e del contributo in conto capitale del PNRR.

Il Decreto Ministeriale 414 del 7 dicembre 2023, entrato in vigore il 24/01/2024, disciplina le modalità di incentivazione per l'energia condivisa in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile. Tratta anche del contributo PNRR per CER e autoconsumo collettivo in comuni fino a 5000 abitanti

ARERA ha approvato, con la deliberazione 727/2022/r/eel del 27 dicembre 2022, il testo unico che regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso, con indicazioni chiare e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020, in
attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.
Il provvedimento completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare.
Nel nuovo TIAD - "Testo integrato autoconsumo diffuso" rientrano tutti i sistemi per l'autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica. 
Tra le novità rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, derivanti dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, vi sono definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l'energia elettrica condivisa è l'area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata. Quest'ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell'avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora. E poiché la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso ora è riferita all'area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Inoltre, vengono semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni.
Infine, grazie alla conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai
rapporti legati all'autoconsumo). 

L’11 aprile 2022, il GSE ha pubblicato le nuove “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” e le “Modalità di profilazione dei dati di misura e relative modalità di utilizzo“ che recepiscono le modifiche del quadro normativo e regolatorio di riferimento seguite alla prima pubblicazione (datata 2020). In particolare le novità riguardano:

  • il periodo di applicazione del meccanismo “transitorio”, che viene esteso fino alla data di adozione, da parte del MiTE e dell’ARERA, dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 8 e 32 del D.lgs. 199/2021;
  • la possibilità, introdotta con la deliberazione 581/2020 dell’ARERA, di creare nuove unità di produzione nel caso di sezioni di impianto autonome, indipendenti e misurabili;
  • il recepimento delle specificazioni riportate nel D.lgs. 199/2021 circa la possibilità di partecipare alle Comunità di energia rinnovabile per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo e i soggetti inclusi nelle autorità locali;
  • alcune precisazioni circa i contenuti minimi dello Statuto/atto costitutivo delle Comunità di energia rinnovabile e i soggetti che, seppur non facenti parte delle configurazioni, assumono rilevanza per le stesse;
  • la revisione delle modalità e tempistiche di calcolo dei contributi economici, con specifico riferimento al caso di mancata trasmissione al GSE di alcune misure, da parte del Gestore di rete.

Alla direttiva RED II subentra la Direttiva UE 2019/944 del 05/06/2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, che ha modificato la direttiva 2012/27/UE IEM.
Tale direttiva ha introdotto nuove figure a complessità crescente, al fine di favorire la partecipazione degli utenti finali e non al mercato dell’energia elettrica, fra cui le CEC (Citizen’s Energy Community), per le quali non si prevedono principi di autonomia e prossimità, come per le CER.
La direttiva (UE) 2019/944 è stata recepita in Italia con il D.lgs n.210/2021, entrato in vigore il 26/12/2021.
Per un approfondimento sulle differenze tra le CEC e le CER si rimanda a Le comunità energetiche in Italia – Orange book- Utilitatis-RSE.

Quanto al dimensionamento, all’età e all’allacciamento degli impianti, il D.Lgs. 199/2021 ha reso meno stringenti i requisiti vigenti, stabilendo i seguenti criteri:

  • Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono avere una potenza complessiva non superiore a 1 MW (contro i 200kW secondo la normativa precedente);
  • Gli impianti devono essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (il confine per la verifica di “vicinanza” tra i membri e agli impianti era precedentemente la cabina secondaria) a cui fanno capo anche tutti gli associati alla comunità energetica;
  • Possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità. 

La delibera ARERA 318/2020/R/EEL introduce un “Modello di regolazione virtuale”, in base al quale si applicano le tariffe vigenti e si restituiscono successivamente alcune componenti tariffarie. In particolare, limitatamente a una quantità di energia elettrica pari, per ogni ora, al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai clienti finali connessi:
Si restituiscono le componenti variabili degli oneri di rete versati dal cliente finale, calcolati sulla base della sola energia condivisa. Complessivamente si parla di una restituzione di circa 8 €/MWh per le CER.

La legge n.8/2020 introduce alcuni punti salienti in merito:

  • alla condivisione dell’energia elettrica prodotta, che avviene tramite la rete di distribuzione esistente;
  • alla definizione di energia condivisa;
  • al perimetro della Comunità dell’energia rinnovabile: i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti rinnovabili devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della CER, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria);
  • ai diritti dei membri della CER.

L’art. 42 bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020) introduce in Italia in via sperimentale l’autoconsumo collettivo e le CER. Le disposizioni in esso contenute assumono carattere di transitorietà (nelle more del pieno recepimento della direttiva 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – direttiva RED II) e si applicano a soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo) con nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza complessiva singolarmente non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.