Bozza decreto recepimento Direttiva RED III
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 ottobre 2025, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto che attua la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023 (RED III) e che va a modificare il D.Lgs. 199/2021; oltre a ridefinire i target per le rinnovabili.
Il nuovo decreto si applicherà, diversamente dal D.Lgs. 199/2021, agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ricordiamo che attualmente l'obbligo di integrazione difonti rinnovabili si applica a nuove costruzioni, ristrutturazioni rilevanti, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni integrali di edifici > 1000 m².
Cambiano le percentuali di copertura dei consumi con fonti rinnovabili:
- nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, della copertura del 20% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, della copertura del 20% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati.
Anche per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.
tratto da Biblus di Acca Software