La Commissione UE accelera sulla revisione della direttiva EPBD
La Commissione europea sta lavorando alla nuova proposta di revisione della Direttiva EPBD con l’intenzione di presentare il testo d’aggiornamento entro il mese di dicembre. Come noto, la revisione della Direttiva fa parte del pacchetto clima “Fit for 55” che contiene le proposte legislative che l’Unione Europea intende attuare per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal, vale a dire la riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, in vista dell’obbiettivo finale: diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.
Il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo richiede necessariamente il miglioramento dell’efficienza energetica del parco immobiliare che – giova forse ricordarlo – costituisce il più grande consumatore di energia in Europa, responsabile del 40% dei consumi totali e del 36%
delle emissioni di gas serra. Si riportano di seguito le novità più salienti.
Nuovi edifici
A partire dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere “zero-emission” vale a dire, in base alla definizione inserita nella bozza: edifici ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I e soddisfano i parametri di riferimento di cui all’allegato III. La bassissima quantità di energia ancora necessaria deve essere interamente coperta da energia da fonti rinnovabili prodotta in loco.
Rispetto all’attuale NZeb, oltre alla necessità di coprire l’intero fabbisogno con energia rinnovabile prodotta in loco, viene quindi introdotto un limite massimo di consumo che l’edificio dovrebbe comunque rispettare. L’allegato III, citato nella definizione rende cogente, con alcune modifiche e ampliamenti, quanto era contenuto nella Raccomandazione (UE) 2016/1318 del 29 luglio 2016 “Orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero”.
Tralasciando alcune incongruenze sui valori numerici contenuti nella tabella 1, come ad esempio il minor consumo degli edifici non residenziali nella zona Continentale e Oceanica, sarebbe comunque necessario chiarire meglio quali servizi sono inclusi e se tali valori sono
comunque fissi o si modificano in assenza di uno o più servizi.
Anche la netta suddivisione in zone climatiche, dove l’Italia risulta completamente inserita in quella mediterranea, desta qualche perplessità.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2030 i nuovi edifici dovranno riportare sull’attestato di prestazione energetica l’indicazione del potenziale di riscaldamento globale (GWP), espresso in termini di CO2 equivalente (kg/CO2/m2), determinato per ogni fase del ciclo di vita e calcolato con riferimento alla EN 15978 (Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo).
Edifici esistenti
Novità sostanziali sono introdotte anche per gli edifici esistenti: gli Stati Membri sono tenuti a stabilire requisiti minimi di prestazione energetica che consentano, attraverso la ristrutturazione, di raggiungere gli obiettivi del proprio piano nazionale e come fine ultimo, la trasformazione dell’intero patrimonio edilizio in edifici a emissioni zero entro il 2050.
Il documento – che ricordiamo ancora è una bozza in corso di definizione – non si limita ad una generica dichiarazione di intenti, ma prevede che a partire dal 2027 tutti gli edifici venduti o affittati ad un nuovo locatario siano almeno in classe E (ad esclusione delle singole unità immobiliari dei condomini). A partire dal 2030 è richiesta la classe D e dal 2033 la classe C.
Edifici e unità immobiliari che non rispettino i limiti di soglia previsti possono essere venduti solo a condizione che l’acquirente si impegni a conformare l’immobile alla soglia richiesta entro tre anni dalla transazione.
Ancora, è previsto che tutti i condomini raggiungano almeno la classe E al 2030, la classe D dopo il 1° gennaio 2035 e la classe C dopo il 2040.
Passaporto degli edifici
Prevista l’introduzione del “passaporto di ristrutturazione" uno strumento che dovrebbe aiutare i proprietari a tener traccia dei lavori già eseguiti e di quelli ancora necessari per trasformare la propria abitazione in un edificio a emissioni zero.
La definizione di una precisa road map può essere un valido aiuto per scaglionare nel tempo i costi necessari per una ristrutturazione completa; d’altro canto, sussistono perplessità in merito a tale approccio che potrebbe comportare costi maggiori rispetto all’esecuzione contemporanea di tutti gli interventi necessari a fronte di un incentivo finanziario.
Metodologia di calcolo
Altra novità, apparentemente marginale, ma di fondamentale importanza per il mondo della normazione, riguarda l’obbligo di adottare metodi di calcolo orari o sub-orari per la determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici in modo da tener conto delle condizioni variabili che influenzano in modo significativo il funzionamento e le prestazioni del sistema.
Piani d’azione per la ristrutturazione
Piani d’azione per la ristrutturazione sono introdotti in luogo delle precedenti “strategie di ristrutturazione a lungo termine”, giudicate insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi. Non si tratta solo di una diversa denominazione, i nuovi piani dovranno includere strumenti
operativi in grado di supportare il raggiungimento degli obiettivi, quali la formazione e la qualificazione degli operatori del settore edilizio o l’introduzione di sportelli unici per fornire consulenza tecnica e finanziaria ai cittadini.
I piani d’azione dovranno essere redatti sulla base di uno specifico format allegato alla Direttiva e che include necessariamente una panoramica del patrimonio edilizio nazionale, il tasso annuale di rinnovamento energetico, il consumo energetico e le emissioni di gas serra degli edifici, nonché l'identificazione degli edifici con le prestazioni peggiori e degli ostacoli alla ristrutturazione. Devono inoltre essere definiti gli obiettivi nazionali al 2030, 2040 e 2050
Entro il 1° gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri preparano e presentano una bozza del piano d'azione nazionale alla Commissione che provvede a valutarla e a formulare eventuali raccomandazioni. In particolare, la Commissione valuta se:
a. il livello di ambizione degli obiettivi fissati a livello nazionale è sufficiente e in linea con gli impegni nazionali in materia di clima ed energia;
b. le politiche e le azioni sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi stabiliti a livello nazionale;
c. l'allocazione delle risorse di bilancio e amministrative è sufficiente per l'attuazione del piano.
Nella formulazione del piando definitivo, prevista per il 2026 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri devono tenere debitamente conto delle raccomandazioni espresse dalla Commissione e giustificare ogni eventuale scostamento.
Povertà energetica
Particolare attenzione deve essere posta al tema della povertà energetica e alla necessità di affrontare la disuguaglianza sociale. La Commissione Europea stima ci siano circa 31 milioni di cittadini europei che vivono in condizioni di povertà energetica e non sono in grado di riscaldare adeguatamente le proprie case.
Per affrontare questo problema, il documento prevede che gli incentivi finanziari debbano essere concessi in via prioritaria a soggetti vulnerabili, alle persone colpite dalla povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi sociali.
Fonte: Energia e Dintorni - Rivista del CTI - Articolo di Anna Martino