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Le comunità energetiche rinnovabii

8 aprile 2022
Angela Sanchini

Il 15 dicembre è entrato in vigore il RED II, decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un passo importante e necessario per la transizione energetica in Italia.
Il decreto ha introdotto importanti novità nella disciplina del settore toccando diversi temi caldi del momento (come incentivi e semplificazioni burocratiche). In particolare, fissa l’obiettivo minimo del 30% come quota complessiva (sul consumo finale lordo) di energia da fonti rinnovabili che l’Italia deve raggiungere entro il 2030, così da dare il suo contributo al raggiungimento del target europeo di riduzione dei gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990.
Soprattutto, il provvedimento sviluppa e potenzia uno strumento nuovo a disposizione di cittadini, PA e aziende per promuovere lo sviluppo energetico, economico e sociale del territorio: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Cosa sono e come funzionano le Comunità Energetiche Rinnovabili

Si tratta di un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria di persone fisiche, PMI o autorità locali presenti nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti che appartengono o che sono nella disponibilità della stessa CER.
I soci membri della CER ricevono un beneficio economico proporzionale all’energia condivisa (prodotta e consumata nello stesso istante) con gli altri membri della CER. Infatti, diversamente da come avveniva in passato, con le comunità energetiche rinnovabili viene incentivata l’energia prodotta da fonti rinnovabili solo se consumata contestualmente alla produzione dagli altri soci, in un ambito territoriale ristretto definito dal perimetro di erogazione della medesima cabina primaria.

Dal punto di vista strutturale, una CER, per poter essere creata, ha bisogno di:

  • Impianto di generazione di energia rinnovabile: per le sue caratteristiche, la resa e la semplicità di installazione, la soluzione che meglio si presta a fungere da generazione di energia rinnovabile distribuita in una CER è l’impianto fotovoltaico, tuttavia, possono far parte della CER anche impianti eolici, idroelettrici o di produzione di energia elettrica da biomasse;
  • Sistema di accumulo: “conserva” l’energia prodotta dall’impianto;
  • Cabina primaria: una delle grandi novità introdotte da RED II

RED II e comunità energetiche: le novità

Le novità sancite da RED II in merito alle comunità energetiche rinnovabili riguardano, essenzialmente, due grandi aspetti.

  • Potenza dell’impianto

Secondo la precedente normativa, la potenza massima di un singolo impianto si attestava a 200 kW. RED II amplia questo limite in maniera significativa, portando il limite di un singolo impianto a 1 MW. Questo significa che non c’è un limite superiore alla potenza elettrica disponibile per una CER: si può produrre molta più energia e servire un maggiore numero di edifici in un’area più grande.

  • Ampiezza della CER

Con la precedente normativa, tutti i membri di una CER dovevano afferire a una stessa cabina secondaria, elemento che limitava, spesso in maniera decisiva, lo sfruttamento delle reali possibilità offerte da una comunità energetica rinnovabile. RED II pone rimedio anche a questo: adesso, i membri di una CER devono essere connessi a una medesima cabina primaria, cosa che permette di coinvolgere un numero maggiore di persone.

Il PNRR

Restando sempre in tema normativa, i cambiamenti presenti in RED II si integrano alla perfezione con quanto stabilito dal PNRR. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede finanziamenti per promuovere l’autoproduzione e l’autoconsumo collettivo di energia. Nello specifico, per aiutare la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili, il PNRR stanzia 2,2 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi dedicati alle comunità energetiche realizzate nei comuni con meno di 5mila abitanti.
Le possibilità offerte delle due normative, se combinate in maniera sapiente, saranno decisive nell’affermazione delle CER come strumento per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

CER: vantaggi e benefici

Le CER garantiscono benefici di tipo ambientale, economico e sociale per il territorio e offrono vantaggi economici ai cittadini che ne fanno parte.
I benefici ambientali sono legati all’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla limitazione dello spreco di energia in perdite di rete che si verificano con il trasporto della stessa. Questo significa che si produce solo l’energia necessaria e con una grande riduzione delle emissioni di CO2.
I benefici economici sono legati alla vendita dell’energia e ai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere la transizione energetica. Più nello specifico, una comunità energetica rinnovabile ottiene un ricavo superiore a 200 euro per ogni MWh di energia prodotta e condivisa.
I benefici sociali sono determinati dalla condivisione dei vantaggi economici e dei profitti finanziari erogati dal GSE alla comunità energetica e dei vantaggi ambientali (riduzione di inquinanti e climalteranti per tutta l’area in cui questa è localizzata).

Il ruolo cruciale delle PA

Come detto, le CER essere create da una moltitudine di soggetti ma nell’immediato futuro le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad avere un ruolo attivo nello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Le PA possono costituire le CER come soci fondatori, mettendo a disposizione gli impianti FER (come i già citati impianti fotovoltaici, che possono essere realizzati sui tetti degli edifici comunali) dando il buon esempio nei confronti di altri soci produttori che potranno aggregarsi successivamente alla comunità.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni potranno scegliere di far partecipare alla comunità energetica soci consumatori scelti tra le famiglie disagiate: queste, semplicemente per il fatto di mettere a disposizione i propri consumi energetici, riceveranno un beneficio economico che consentirà loro di ridurre il peso della bolletta energetica. In tal modo, le PA possono stanziare un vero e proprio reddito energetico che combatte un problema molto sentito, quello della povertà energetica, ovvero l’incapacità, da parte delle famiglie, di acquistare un paniere minimo di servizi energetici.

a cura di ENEL X - tratto da "Gestione Energia" n.1/2022

 

 

comunita energetiche
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