Nuovo Decreto Requisiti minimi - i contenuti
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025 il decreto ministeriale DM 28 ottobre 2025 “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisisti minimi degli edifici”.
Il decreto aggiorna i requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici da applicare nella progettazione in tutti gli ambiti (nuovi edifici ed interventi su edifici esistenti).
L’entrata in vigore avverrà il giorno 3 giugno 2026: per i titoli abilitativi richiesti fino a questa data continuano a valere le regole contenute nell’allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015.
La revisione del decreto del 2015 è stata impostata su tre obiettivi fondamentali:
1. Attuazione Normativa: dare piena esecuzione al D.lgs. n. 48/2020, che recepisce la Direttiva 844/2018/UE (EPBD III).
2. Integrazione dei Chiarimenti: incorporare nel testo del decreto tutte le FAQ (Frequently Asked Questions) e i chiarimenti ufficiali forniti negli anni.
3. Miglioramento delle Verifiche: ottimizzare alcuni aspetti del decreto, in particolare le verifiche che in determinate situazioni risultavano eccessivamente complesse o difficili da rispettare.
L’introduzione di requisiti per l’integrazione delle tecnologie di ricarica per veicoli elettrici costituisce la principale novità derivante dall’attuazione della Direttiva. Tali obblighi si applicano esclusivamente agli edifici dotati di posti auto:
- Settore Non Residenziale: previsto l’obbligo di installazione di un numero specifico di punti di ricarica, variabile in base al
numero di posti auto e alla tipologia di intervento (nuova costruzione o ristrutturazione)
- Settore Residenziale: richiesto l’obbligo di sola predisposizione all’installazione dei punti di ricarica (mediante la posa di
canalizzazioni come i tubi corrugati per l’impianto elettrico).
Le modifiche più significative, pensate per rendere le verifiche di legge più puntuali, riguardano i ponti termici e il parametro della
trasmittanza media dell’involucro (H’t), con un focus particolare sugli edifici esistenti.
Riconoscendo che negli edifici esistenti la correzione dei ponti termici incontra spesso difficoltà tecnico-economiche insormontabili, si è scelto di promuovere l’isolamento anche quando non è possibile ottenere un risultato ottimale. La novità consiste nell’introduzione dei “ponti termici di riferimento” accanto alle trasmittanze delle sezioni correnti.
Per quanto riguarda, invece, il parametro H’t (trasmittanza media dell’involucro, parametro complementare alle verifiche sull’EP), è
stato considerato come tale verifica sia difficile da rispettare negli edifici esistenti caratterizzati da un’elevata percentuale di superfici
vetrate (i vetri hanno trasmittanze molto più alte delle componenti opache).
Le modifiche mirano quindi a adeguare il requisito a queste realtà:
• Ristrutturazioni di II Livello: La verifica dell’H’t è stata eliminata, in quanto rimangono già attive le verifiche sulle trasmittanze dei singoli componenti.
• Ristrutturazioni di I Livello: Il limite di H’t è stato riformulato e reso variabile in funzione della percentuale di superficie vetrata e della zona climatica dell’edificio, tenendo conto del forte impatto che le vetrate hanno sulla trasmittanza media complessiva.
Tratto da "Energia e dintorni" - rivista del CTI