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1.2 In quali casi l'APE non è necessario?

L’Attestato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero: 

  • i fabbricati industriali e artigianali (l'attività agricola è assimilabile a quella industriale e artigianale) quando:
    • gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo;
    • gli ambienti sono riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione. Per esempio: un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo (calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero);
    • il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. Questo deve essere collegato alle esigenze del processo produttivo, perché se è prevista la presenza di lavoratori, i locali devono essere climatizzati ai fini della permanenza di persone.
      D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1. AMBIENTI DI LAVORO
      1.9.2. Temperatura dei locali 
      1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 
      1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. 
      1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
  • i fabbricati rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • gli edifici dichiarati inagibili o collabenti; (nelle Linee guida vengono anche indicati i ruderi nel caso di vendita purché vengano espressamente dichiarati come tali nell'atto notarile - vengono considerati ruderi i fabbricati che presentino crolli delle strutture orizzontali e/o verticali il cui recupero prevede la totale demolizione);
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Per fabbricato isolato con superficie utile inferiore a 50 m2 si intende un fabbricato distaccato da altri edifici. Un miniappartamento di 49 m2 in un condominio non è un fabbricato isolato. Un bungalow di 49 m2 in un campeggio è un fabbricato isolato;
  • gli edifici in cui non l'utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, poicè non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile/necessario un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. L’APE è comunque richiesto per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici inoltre escludono

  • i ruderi  purché vengano espressamente dichiarati come tali nell'atto notarile (vengono considerati ruderi i fabbricati che presentino crolli delle strutture orizzontali e/o verticali il cui recupero prevede la totale demolizione);
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità/agibilità al momento della compravendita: immobili venduti come “scheletro strutturale” (privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio) oppure immobili venduti “al rustico”(privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), purché vengano espressamente dichiarati come tali nell'atto notarile. Resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato
  • i manufatti comunque non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”), per esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.