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Come sono classificati gli interventi edilizi nel DM requisiti minimi?

Nuova costruzione
Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.
Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a)    gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario
b)    gli edifici esistenti sottoposti ad ampliamento ovvero i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m². L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall'allegato A del decreto legislativo 192/2005). 

Ristrutturazioni importanti
Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Ai fini della determinazione della soglia di incidenza, sono da considerarsi gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
La superficie disperdente da considerare è quella totale dell’edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:
a)    Ristrutturazioni importanti di primo livello
Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e contemporaneamente la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
b)    Ristrutturazioni importanti di secondo livello
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.

Riqualificazioni energetiche
Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

Di seguito vengono riportati degli schemi con le verifiche da eseguire a secondo dell’intervento edilizio.

nuove costruzioni
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Ristrutturazioni edilizie
Ristrutturazioni edilizie