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E’ necessario consegnare un’informativa al Committente quando ricevo un incarico per la redazione dell’APE?

Date:
feb 23, 2022

Sì, la consegna dell'informativa al richiedente la certificazione è prevista in modo obbligatorio ai sensi delle Linee guida nazionali.
Ai sensi del punto 7.1.1 delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in relazione alle diverse condizioni al contorno in cui si realizza la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.
L’informativa al richiedente deve specificare:

  • il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge;
  • le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata;
  • l’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo;
  • le eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio, quali, ad esempio, l’esecuzione di prove in situ;
  • le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l’elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere.

Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.

L'informativa firmata va caricata dal certificatore nel Catasto insieme all'APE.