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E’ necessario effettuare un sopralluogo per redigere un APE?

Date:
feb 23, 2022

Sì, è obbligatorio effettuare almeno un sopralluogo sull’edificio.
Ai sensi delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, il sopralluogo è obbligatorio per verificare lo stato e la consistenza dell’immobile e degli impianti; in assenza di un ispezione fisica non possono chiaramente essere acquisite informazioni precise sulle dimensioni geometriche reali e sulle caratteristiche delle componenti. 
La verifica sull'esistente è prescritta dalla metodologia di cui al DM 26 giugno 2015, quindi non effettuare la verifica fisica coincide con la violazione metodologica.
Nelle Linee guida è previsto che al soggetto certificatore di un edificio oggetto di intervento, venga comunicato il nominativo del direttore dei lavori, venga garantita l’informazione delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere. E’ inoltre previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.
Il certificatore che non esegue un sopralluogo, comunque, risponde delle incongruenze tra lo stato reale e quanto da lui certificato e sottoscritto con tutte le conseguenze legali, eventualmente anche penali, del caso.

La relazione di progetto, di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 192/2005, e il rapporto di sopralluogo, riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell’APE, e devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

Attenzione: nelle modifiche al D.Lgs.192/2005 intervenute a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica", tra gli elementi obbligatori che devono essere presenti nell'APE, pena la sua invalidità, vi è la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.