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Il rifacimento del solo strato di impermeabilizzante in copertura comporta il rispetto di requisiti?

Nel paragrafo 1.4.3 “Deroghe” del DM Requisiti Minimi risultano esclusi dall'applicazione gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura (per esempio impermeabilizzazione), interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico. 
Al capitolo 6 “Quadro di sintesi”, tra gli interventi soggetti al rispetto dei requisiti nell'ambito di riqualificazione energetica vengono indicati interventi che interessano coperture piane o a falde citandone isolamento/impermeabilizzazione”. Nella tabella si fa quindi riferimento ad interventi che riguardano sia il miglioramento della prestazione energetica della copertura (isolamento), sia l’impermeabilizzazione della stessa. 
Dalla lettura dei due paragrafi non risulta alcuna contraddizione in quanto: solo se l’intervento riguarda esclusivamente la posa in opera di uno strato di impermeabilizzazione, con l’applicazione di vernici bituminose o assimilabili direttamente sull'estradosso del solaio, senza demolizione  della pavimentazione, essendo assimilabile ad un intervento su strati di finitura, non è soggetto al rispetto dei requisiti minimi.
Sarebbe comunque opportuno verificare l'efficacia dell'utilizzo di materiali impermeabilizzanti ad elevata riflettanza solare - cfr. paragrafo 2.3, comma 3, lettera a).
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