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Comunità Energetiche Rinnovabili, il MASE ha approvato le Regole Operative

27 febbraio 2024
Angela Sanchini

Rispettando i tempi previsti dal decreto CER , il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole operative del GSE che disciplinano requisiti di ammissibilità,  modalità e tempistiche per l’accesso i benefici economici a favore delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER).

I portali per presentare le domande di accesso agli incentivi verranno aperti l’8 aprile 2024.

Il Decreto CER (noto anche come Decreto CACER, approvato il 7 dicembre 2023, n. 414 e in vigore dal 24 gennaio 2024) intende incentivare la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili con due strumenti:

  • un contributo a fondo perduto del 40%, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
  • una tariffa incentivante (in conto esercizio) dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027.

Configurazioni ammesse ai servizi e agli incentivi

Le Regole operative del GSE forniscono le indicazioni pratiche per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso erogato dal GSE e finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.

Le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
  • gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
  • comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  • cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  • gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  • comunità energetica dei cittadini (CEC);
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Secondo quanto previsto dal Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

  • autoconsumatore a distanza;
  • gruppo di autoconsumatori;
  • CER.

Mentre le tipologie di configurazione ammesse ai contributi in conto capitale sono:

  • gruppo di autoconsumatori;
  • CER.

Impianti di produzione ammessi al contributo in conto esercizio

Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’appendice A delle regole.

Gli impianti di produzione ibridi, come quelli definiti all’Appendice A delle Regole operative del GSE, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza.

Mentre, possono essere ammessi gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.

Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal decreto, gli impianti  inseriti nelle configurazioni di CER,  devono rispettare i requisiti che seguono:

  • essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
  • avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
  • essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
  • non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
  • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH;
  • nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
  • essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici.

Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

Spese ammissibili per i contributi CER in conto capitale

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell’Appendice E.

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
    direzioni lavori, sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da 6 a 9 sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Ricordiamo che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche sopradescritte.

È importante ricordare che gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

  • incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI);
  • valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CACV);
  • ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID);

Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio.

Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete.

Contributi in conto capitale per gruppi di autoconsumatori e CER

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile e tale determinazione verrà calcolato considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa dichiarato dal decreto.

L’ammontare del contributo verrà calcolato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà superare a quanto previsto nell’atto di concessione. Ricordiamo che una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE l’avvio dei lavori dovranno essere comunicati entro 30 giorni direttamente dal portale ufficiale del GSE.

Dopo aver ottenuto l’Atto di concessione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e aver firmato l’atto d’obbligo sul portale informatico GSE, il beneficiario può procedere con la richiesta del contributo in conto capitale seguendo le modalità indicate di seguito.

Per impianti con potenza inferiore o uguale a 200 kW, il beneficiario:

  • opzione 1: può richiedere un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nell’atto di concessione e successivamente, può richiedere il saldo della quota residua del contributo spettante;

Per impianti con potenza superiore a 200 kW ma non superiore a 1000 kW, il beneficiario può richiedere:

  • un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nell’atto di concessione;
  • l’erogazione del 40% del contributo massimo erogabile, considerato come quota intermedia e successivamente, può richiedere il saldo della quota rimanente del contributo spettante;
  • il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Tali procedure possono essere avviate attraverso il Portale informatico del GSE, offrendo ai beneficiari la flessibilità necessaria per gestire al meglio i finanziamenti a loro disposizione per lo sviluppo e l’implementazione degli impianti energetici.

Modalità di accesso ai contributi in conto capitale CER

L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuata dal Soggetto beneficiario a partire dall’8 aprile 2024.

Il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.

Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

La richiesta di accesso deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.

Tratto da Biblus di Acca software

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