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Nel caso di attività edilizia libera per un intervento di riqualificazione energetica, è necessario che un tecnico produca una relazione asseverata ai sensi della LR 19/2009 e la relazione tecnica ai sensi del DM 26.06.2015?

Date:
mar 4, 2022

Sì, anche nel caso di intervento di riqualificazione energetica sono due documenti necessari.
L’inizio dei lavori, nel caso di interventi in attività edilizia libera per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche, è comunicato al Comune con allegata  una relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo (art. 16.5 della L.R. 19/2009).
Ai sensi del DM 26.06.2015, inoltre, è necessario allegare anche la relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici., secondo i modelli predisposti.

Nel caso di riqualificazione energetica la relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate dagli interventi. Per le parti non soggette a interventi si scriverà “non soggetto a modifiche”. 

Nel caso di mera sostituzione dei serramenti (riqualificazione energetica) nella relazione tecnica, il tecnico si può limitare a dichiarare:

  • la permeabilità all'aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
  • il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi;
  • la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
  • Il soddisfacimento della verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud con i valori limite di cui alla tabella 5 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).

Si precisa inoltre che, nel caso di mera sostituzione dei serramenti (riqualificazione energetica) la relazione tecnica a cura del progettista può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento solo in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale.
La relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbricante.
Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale.
In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla tabella 5 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).