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Comunità energetiche dei cittadini CEC

Le configurazioni di CEC devono prevedere la presenza di almeno due membri/soci della CEC stessa, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.

I punti di connessione dei soggetti e degli impianti di produzione facenti parte della configurazione di Comunità, devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CEC regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

  • l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari
  • i membri o i soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
  • la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)
  • la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti
    il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la comunità stessa

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente dell’impresa privata membro della CEC sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

La Comunità deve inoltre essere proprietaria ovvero avere la disponibilità e il controllo degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

ll ruolo di Referente per una CEC può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

  • da un produttore, membro della CEC
  • da un cliente finale, membro della CEC
  • da un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica di cittadini conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Gruppi di clienti attivi

Le configurazioni di gruppo di clienti attivi devono prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori del contratto di diritto privato) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.

I soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di clienti attivi devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio
  • nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale
  • aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti nelle Regole Operative
  • aver dato mandato al Referente, ove previsto, per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio per l'autoconsumo diffuso

Per il soddisfacimento del requisito di cui al punto 2) è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, che il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di clienti attivi, può essere svolto da:

  • uno dei clienti attivi facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri
  • l'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale
  • in caso di assenza di amministratore, il rappresetante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale
  • il rappresentante legale dell'edificio
  • un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membr

Gli impianti di produzione, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica autoconsumata nell'ambito di un gruppo di clienti attivi, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altre aree nella piena disponibilità di uno o più clienti attivi.

Cliente attivo a distanza

La configurazione di cliente attivo a distanza deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Le configurazioni di cliente attivo a distanza devono prevedere la presenza di un solo cliente finale.

Tale cliente finale deve avere la piena disponibilità degli edifici o siti presso cui sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione. 

Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni del cliente attivo.

I punti di connessione dell'autoconsumatore e degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, facenti parte della configurazione, devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

Il ruolo di Referente nel caso di cliente attivo “a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto:

  • dal medesimo cliente attivo
  • da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza

Si ricorda che i clienti attivi che hanno un codice ATECO uguale a 35.11.00 o 35.14.00 non possono costituire una configurazione di cliente attivo a distanza.

Tratto dal sito GSE