FVGenergia

Cosa devo fare

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento al servizio degli edifici devono, a termini di legge, essere sottoposti periodicamente a manutenzioni e controlli.
Un funzionamento efficiente dell’impianto assicura infatti, da un lato consumi ottimali di combustibile, che si riflettono in un minor impatto ambientale e minori costi di esercizio, e dall'altro garantisce le migliori condizioni di sicurezza d’uso per gli utenti.

Controlli periodici dell’impianto termico
Il responsabile dell’impianto ha il dovere di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico e precisamente provvede al:
a)    Controllo e manutenzione dell’impianto;
b)    Controllo dell'efficienza energetica dell’impianto.
Queste operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da imprese abilitate.
 
Periodicità del controllo e manutenzione dell’impianto
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
In subordine, qualora non siano disponibili le istruzioni tecniche anzidette, la normativa prevede di fare riferimento ad altre fonti documentali.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
-        Quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto;
-        Con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.
A conclusione delle medesime operazioni, il manutentore compila il libretto di impianto nelle parti di competenza e redige un report, che nei casi previsti dalla norma deve essere conforme ai modelli ministeriali denominati “ rapporto di controllo di efficienza energetica” (RCEE).
ll responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
 
Periodicità del controllo dell’efficienza energetica dell’impianto
Il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto precedente su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
Il controllo di efficienza energetica, deve essere inoltre realizzato in altre situazioni particolari indicate dalla normativa.

Le scadenze da rispettare sono le seguenti:

Potenza nominale utile Combustibile Generatore Controlli di efficienza energetica Modello  Periodicità di trasmissione all'Ente
10 kW < Pu < 100 kW Gas Fiamma

Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74

Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3

Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo 1 (RCEE1)

Pn < 35 kW:  4 anni

Pn>= 35 kW: 2 anni

Pu >= 100 kW Gas Fiamma annuale come da norma UNI 8364-3 Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo 1 (RCEE1) 2 anni
10 kW < Pu < 100 kW Liquido o solido Fiamma

Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74

Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3

Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo 1 (RCEE1)

Pn < 35 kW:  2 anni

Pn>= 35 kW: 1 o 2 anni a seconda dell'Ente di riferimento

Pu >= 100 kW Liquido o solido Fiamma annuale come da norma UNI 8364-3 Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo 1 (RCEE1) 1 anno


Con la periodicità indicata nella Tabella A (colonna “Periodicità di corresponsione del contributo”) riportata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018 che è allegata alla presente pagina web, viene attuato quanto segue (*):
-        al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE);
-        avvalendosi del sistema informativo regionale il manutentore trasmette i dati del RCEE ad U.C.I.T. s.r.l.;
-        il responsabile dell’impianto versa il contributo previsto al manutentore, il quale provvede a trasferirlo mediante un portafoglio digitale attivo nel sistema informativo regionale ad U.C.I.T. s.r.l., ai fini della copertura dei costi di gestione del servizio ispettivo e di gestione del catasto degli impianti termici;
-        il responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
(*) Modalità operativa specifica in vigore sul territorio di competenza della Regione F.V.G.

Tariffe

Tariffe in vigore sul territorio di competenza della Regione
La Giunta regionale, con deliberazione n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018, ha approvato per il territorio di competenza regionale le tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013. 

L'RCEE deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, da parte della ditta manutentrice, accreditata al portale, e contestualmente deve essere corrisposto il contributo, secondo gli importi e le tempistiche previsti dalla DGR FVG 799/2018.

La ditta manutentrice versa il contributo per conto dell'utente tramite l'utilizzo del portafoglio digitale, secondo la  tabella seguente. Gli importi così corrisposti sono esclusi dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972. Per dimostrare l'avvenuto pagamento l'utente finale potrà esibire la fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla ditta manutentrice, e controllare attraverso la funzione "Visualizza impianti cittadino" l'avvenuta registrazione. Sull'RCEE cartaceo può essere apposta la dicitura "BOLLINO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE".

Per gli impianti di climatizzazione estiva la delibera della giunta regionale non ha previsto contribuzione, ma permangono gli obblighi di trasmissione del RCEE Tipo2  previsti dal DPR 74/2013.

Potenza del generatore Combustibile Periodicità Importo
Generatori di calore inferiori a 35 kW Gassoso 48 mesi € 13
Generatori di calore da 35 kW a 350 kW Gassoso 24 mesi € 40
Generatori di calore superiori a 350 kW Gassoso 24 mesi € 55
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo Gassoso 24 mesi € 25
Generatori di calore inferiori a 35 kW Liquido o solido 24 mesi € 13
Generatori di calore da 35 kW a 350 kW Liquido o solido 12 mesi € 40
Generatori di calore superiori a 350 kW Liquido o solido 12 mesi € 55
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo Liquido o solido 12 mesi € 25
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza inferiore a 35 kW   48 mesi € 13
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza superiore a 35 kW   48 mesi € 110
Microcogenerazione   24 mesi € 55

 

 

Tariffe per le visite ispettive

La Società provvede all'emissione del verbale di accertamento e contestazione (ex art. 13 e 14 della L. 689/81) nell'ipotesi di irregolarità riscontrate in sede di verifica tecnica degli impianti. 
La Società provvede anche alla notifica del verbale al trasgressore e alla redazione del rapporto alla Regione Friuli Venezia Giulia ex art. 17 della L. 689/81. La Regione Friuli Venezia Giulia provvederà all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione o di archiviazione e sarà responsabile dell'eventuale contenzioso e del recupero delle sanzioni.

Potenza del generatore Tipologia Importo Tipologia Importo Tipologia Importo Tipologia Importo
Generatori di calore inferiori a 35 kW Prima visita € 120 Seconda visita (perchè rilevate criticità nella prima) € 156 Seconda visita (utente assente alla prima) € 180 Seconda visita (utente che rifiuta la visita di controllo - reticente) € 180
Generatori di calore da 35 kW a 350 kW Prima visita € 180 Seconda visita (perchè rilevate criticità nella prima) € 234 Seconda visita (utente assente alla prima) € 270 Seconda visita (utente che rifiuta la visita di controllo - reticente) € 270
Generatori di calore superiori a 350 kW Prima visita € 250 Seconda visita (perchè rilevate criticità nella prima) € 325 Seconda visita (utente assente alla prima) € 375 Seconda visita (utente che rifiuta la visita di controllo - reticente) € 375