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Aree Idonee Rinnovabili, il decreto è in Gazzetta

4 luglio 2024
Angela Sanchini

È entrato in vigore il 3 luglio 2024 l'atteso decreto 21 giugno 2024 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, il provvedimento, in attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), ha la finalità di individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto « Fit for 55 », anche alla luce del pacchetto « Repower UE ».

Il decreto stabilisce principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei suddetti obiettivi, in linea con il principio della neutralità tecnologica.

In esito al processo definitorio di cui al decreto, le regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:
a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1 -bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'articolo 2 del decreto contiene la Tabella A che traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Tratto da buildnews

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