Un Regolamento UE definisce il calcolo del GWP
Il 16 dicembre 2025 la Commissione europea ha approvato il regolamento delegato 2025/8723 sul calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel corso del ciclo di vita negli edifici di nuova costruzione.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 7, paragrafo 3, della Direttiva EPBD (2024/1275) che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modifichino l’allegato III per stabilire un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini del conseguimento della neutralità climatica.
Cos’è il GWP
La Direttiva case green riconosce che agli edifici sono imputabili emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la vita utile. La decarbonizzazione del parco immobiliare non può perciò limitarsi alle emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l’attenzione. La direttiva (UE) 2024/1275 impone di tener conto progressivamente delle emissioni degli edifici nell’arco dell’intero ciclo di vita, iniziando da quelli di nuova costruzione.
Il potenziale di riscaldamento globale (global warming potential – GWP) nel corso del ciclo di vita di un edificio ne misura il contributo complessivo alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Questa metrica combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d’uso.
Il GWP nel corso del ciclo di vita va calcolato conformemente all’allegato III e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE):
- dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1000 m²;
- dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.
La Direttiva case green richiede inoltre che entro il 1º gennaio 2027 gli Stati membri elaborino una tabella di marcia che specifichi l’introduzione di valori limite del GWP nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione.
Cosa prevede il regolamento delegato 2025/8723
Il regolamento 2025/8723 definisce un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita dei soli edifici di nuova costruzione ai fini della comunicazione dei risultati nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio.
Per quanto riguarda la definizione dei valori limite nazionali, gli Stati membri dovrebbero fare riferimento agli orientamenti sul potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione, secondo cui spetta a loro delimitare i moduli o le fasi del ciclo di vita coperti dai valori limite; gli Stati membri possono inoltre decidere di escludere dall’ambito di applicazione del valore limite parte di quanto rientra nei componenti edilizi.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, gli Stati membri sono liberi di adattare la metodologia e i passaggi necessari o di utilizzare il proprio metodo di calcolo, in linea con le norme pertinenti.
Standard di Calcolo e periodo di riferimento
L’Allegato regolamento 2025/8723 definisce in dettaglio i requisiti minimi e la metodologia per il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione, come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2024/1275.
Il calcolo del GWP deve rispettare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato e seguire le parti pertinenti della norma EN 15978:2011 (Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo). Il GWP riportato nell’APE riflette lo stato dell’edificio “come costruito”.
Il periodo di studio di riferimento per il calcolo è fissato a 50 anni. Questo periodo fisso è inteso come riferimento convenzionale per garantire risultati comparabili, non come vita utile presunta dell’edificio.
Al fine di garantire la massima accuratezza e affidabilità, l’Allegato stabilisce una gerarchia chiara per l’uso dei dati:
- priorità massima: dati pubblicati in conformità del regolamento sui prodotti da costruzione (Reg. (UE) n. 305/2011 o Reg. (UE) 2024/3110);
- seconda priorità: dati compatibili pubblicati in base alla legislazione in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica (ad esempio, regolamenti adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE);
- altre opzioni: se i dati prioritari non sono disponibili, si possono utilizzare, laddove consentito dalla legislazione nazionale, dati specifici di progetto, dati specifici di prodotto, dati medi per un gruppo di prodotti, dati generici o, infine, valori standard per colmare lacune o semplificare il calcolo. Gli Stati membri sono incoraggiati a permettere l’uso di dati specifici di progetto o prodotto se superiori in qualità e precisione rispetto ai dati generici o predefiniti.
Unità di misura e delimitazione della superficie
Il GWP nel corso del ciclo di vita deve essere espresso in kg CO2eq/m² di superficie coperta utile. Gli Stati membri devono stabilire le modalità di applicazione della definizione di “superficie coperta utile,” la quale non deve estendersi oltre l’involucro dell’edificio. Per garantire trasparenza e comparabilità, la definizione nazionale della superficie deve essere descritta in termini di standard riconosciuti, come gli IPMS (International Property Measurement Standards) o equivalenti.
Delimitazione delle fasi del ciclo di vita
Il calcolo deve includere tutte le fasi del ciclo di vita, alcune delle quali sono obbligatorie e alcune facoltative, come specificato nella Tabella 2 dell’Allegato.
Delimitazione degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche
Per garantire che il calcolo sia esaustivo e accurato, il GWP deve includere almeno gli elementi edilizi e le attrezzature tecniche elencate al Livello 2 nelle categorie “Scheletro” e “Elementi interni” della Tabella 4.
Le categorie obbligatorie includono:
- Scheletro: sottostruttura, struttura e opere architettoniche esterne (non strutturali) (es. facciate, finestre, tetto).
- Elementi interni: opere architettoniche interne o al coperto (non strutturali) (es. partizioni, finiture interne), e una vasta gamma di servizi e apparecchiature per l’edificio (impianti idraulici, di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, servizi elettrici, produzione di energia rinnovabile in loco, sistemi di sicurezza e antincendio, sistemi di smaltimento rifiuti).
- Il calcolo deve tenere conto anche degli elementi e sistemi tecnici esterni e strutturalmente indipendenti che rientrano nella competenza del proprietario (ad esempio, pannelli fotovoltaici integrati, impianti geotermici). Tali elementi esterni sono inclusi nell’analisi delle emissioni ma esclusi dal calcolo della superficie coperta utile.
Comunicazione dei risultati
Il GWP totale (che è la somma del GWP fossile, biogenico e dell’uso del suolo/cambiamento di uso del suolo) deve essere comunicato nell’APE in un formato trasparente, specificando i risultati per ciascuna delle fasi principali del ciclo di vita (A1-A3, A4-A5, B1-B4, B6, C1-C4, D1, D2) come indicato nella Tabella 5.
Tratto da Biblus net di Acca