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STEP 5: Predisposizione e approvazione atti CER

La CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

E' necessario quindi che i membri della CER definiscano e approvino l'Atto costitutivo e lo Statuto della CER. 

Le fasi sono dunque queste:

  • Scelta soggetto giuridico: la scelta del soggetto giuridico rappresenta il primo step della fase di Governance di una CER. Le possibili configurazioni devono essere valutate con il supporto di un consulente legale che ne identifichi rischi ed opportunità e consigli la forma giuridica più appropriata al caso specifico. In una prima fase pilota delle CER, sono state proposte forme giuridiche come le associazioni non riconosciute per la loro configurazione snella ed il perimetro ristretto di soggetti coinvolti. In futuro, la natura giuridica scelta andrà a impattare i profili di rischio della CER, e quindi andrà analizzata caso per caso.
  • Statuto e atto costitutivo: una volta scelto il soggetto giuridico più appropriato è necessario definire lo statuto della CER, dove vengono descritti i principi generali, gli scopi e le finalità oltre che le regole di funzionamento operativo della comunità energetica. In questo documento si possono definire ad esempio, ruoli dei soggetti coinvolti, criteri di ammissione o esclusione dei partecipanti, diritti e doveri dei partecipanti, meccanismi di ripartizione di incentivo o di ogni altra forma di ricavo, etc.
  • Piattaforma di gestione: si rende necessaria l’adozione di una piattaforma di gestione dei flussi economico-finanziari della CER; in una fase iniziale si ritiene che il sistema di gestione dovrà semplicemente redistribuire, secondo le regole definite nello statuto e nell’eventuale regolamento interno, gli incentivi che il GSE eroga alla CER, mentre in una successiva fase di maturità delle CER i sistemi di gestione dovranno essere più sofisticati poiché governeranno anche altri flussi finanziari come, ad esempio, i ricavi da trading della commodity oppure i ricavi legati ai servizi ancillari della mobilità e della flessibilità di rete.

Soggetto giuridico

il D.Lgs. 199/21, che disciplina specificamente la configurazione delle comunità energetiche rinnovabili, non indica la forma giuridica che queste sono tenute ad assumere.
Occorre che si tratti di soggetti di diritto autonomi che non abbiano come obiettivo quello di realizzare profitti finanziari.
Sono pertanto da escludere le società, tanto di persone che di capitali. Le CER devono infatti assumere una forma giuridica compatibile con il perseguimento di uno scopo di natura ideale o mutualistico, e non di tipo lucrativo.
ARERA nella delibera n. 318/2020/R/EEL, Allegato “A”, ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, fornisce una elencazione esemplificativa di quelle che possono essere le forme giuridiche assunte dalle CER ricomprendendovi: associazioni, enti del terzo settore, cooperative, cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro. Alla luce di tali considerazioni, analizziamo in questa pagina le caratteristiche di massima dei principali enti di diritto privato in cui può configurarsi una CER.

Statuto e atto costitutivo

Una volta scelto il soggetto giuridico più appropriato è necessario definire lo statuto della CER, dove vengono descritti i principi generali, gli scopi e le finalità oltre che le regole di funzionamento operativo della comunità energetica. In questo documento si possono
definire ad esempio, ruoli dei soggetti coinvolti, criteri di ammissione o esclusione dei partecipanti, diritti e doveri dei partecipanti, etc.

Regolamento sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell’energia

L’Assemblea è un’importante occasione per partecipare alla vita societaria della CER. In seno all’assemblea dei soci, i membri della CER andranno opportunamente formati e informati circa i comportamenti virtuosi da assumere, al fine della massimizzazione dell’energia condivisa, da cui deriva la massimizzazione dei benefici economici attesi dalla CER, nonché degli storni in favore dei singoli.

Inoltre, è compito dell’Assemblea dei soci stabilire e perseguire finalità istituzionali della CER, attuando interventi di mitigazione alla povertà energetica, iniziative di carattere sociale, di riqualificazione ambientale o di sostegno sociale nell’area locale in cui la CER opera. Tali iniziative potranno essere finanziate grazie ai proventi derivanti dal servizio di incentivazione e valorizzazione dell’energia condivisa, e della remunerazione dell’energia immessa in rete, a prezzo zonale.

Quanto sopra descritto, dovrà essere disciplinato da un apposito Regolamento relativo alla modalità di ripartizione dei contributi economici spettanti: diverse sono le modalità possibili, in funzione delle differenti tipologie di membri che costituiscono la CER stessa, della presenza o meno di un soggetto terzo che finanzi l’impianto e degli eventuali asset energetici (accumulo, pompa di calore, colonnina elettrica, domotica intelligente).

Le spese da considerare sono le seguenti:

  • se a finanziare la progettazione, l’installazione e l’allacciamento dell’impianto a fonte rinnovabile ed a sostenere le spese di gestione è il Comune, o un produttore terzo, quest’ultimo dovrà percepire un corrispettivo per la messa a disposizione dell’impianto alla CER come “Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile”, secondo quanto previsto da un atto quale una convenzione tra il Comune, o il produttore terzo, e la CER.
  • la copertura dei costi amministrativi, come da Regole tecniche del GSE e fatturati dallo stesso, e degli altri costi operativi di funzionamento della Comunità. Le somme spettanti al GSE sono dovute su base annua e riconosciute al GSE mediante compensazione delle somme erogate.

La restituzione ai membri degli importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia della CER dovrà essere effettuata tramite versamenti da parte della CER, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile. Un possibile criterio premiante e stimolante per il singolo membro potrebbe essere quello di percepire in funzione dell’apporto alla condivisione dell’energia: più si è virtuosi, consumando contestualmente alla produzione di energia da fonte rinnovabile, più si viene premiati.