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Normativa sulle CER

La normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), in Italia, consiste nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), e nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE).

In Italia, era già possibile, per i singoli cittadini o per gruppi di aziende, unirsi per finanziare l’installazione di un impianto condiviso e alimentato da fonti rinnovabili, ma non era previsto che tale impianto potesse “condividere” energia con più utenze. Oggi invece i clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”.

L’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019

L’art. 42 bis introduce in Italia, infatti, in via sperimentale, l’autoconsumo collettivo e le CER. Le disposizioni in esso contenute assumono carattere di transitorietà (nelle more del pieno recepimento della direttiva 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – direttiva RED II) e si applicano a soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo) con nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza complessiva singolarmente non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (D.Lgs. 199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ora in attesa dei provvedimenti attuativi, previsti agli articoli 8 e 32, da parte del MiTE e dell’ARERA).

La Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020

La legge n.8/2020 introduce alcuni punti salienti, in merito:

  • alla condivisione dell’energia elettrica prodotta, che avviene tramite la rete di distribuzione esistente;
  • alla definizione di energia condivisa, pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati, ammettendo anche i sistemi di accumulo;
  • al perimetro della Comunità dell’energia rinnovabile: i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti rinnovabili devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della CER, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria);
  • ai diritti dei membri della CER, i quali: mantengono i propri diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
    possono recedere in ogni momento dalla configurazione, ma se concordato, in caso di recesso anticipato, compartecipano agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, nell’ambito del quale la Comunità stessa è il soggetto responsabile del riparto dell’energia condivisa; se clienti finali, possono demandare alla CER la gestione delle partite economiche di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE.

La delibera ARERA 318/2020/R/EEL 

La delibera ARERA 318/2020/R/EEL introduce un “Modello di regolazione virtuale”, in base al quale si applicano le tariffe vigenti e si restituiscono successivamente alcune componenti tariffarie. In particolare, limitatamente a una quantità di energia elettrica pari, per ogni ora, al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai clienti finali connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell’impianto di produzione:

Si restituiscono le componenti variabili degli oneri di rete (tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione sommata al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU)) versati dal cliente finale, calcolati sulla base della sola energia condivisa. Complessivamente si parla di una restituzione di circa 8 €/MWh per le CER.

Il DM 16 settembre 2020

Con il DM 16/9/20, il MISE ha stabilito un incentivo di valorizzazione dell’energia condivisa pari a 110 €/MWh per le Comunità dell’Energia. L’incentivo è di tipo feed in premium e quindi a esso si aggiungono:

  • La restituzione delle componenti di regolazione individuate da ARERA
  • La remunerazione a prezzi di mercato dell’energia immessa in rete

Le Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa“ del GSE

L’11 aprile 2022, il GSE ha pubblicato le nuove “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” e le “Modalità di profilazione dei dati di misura e relative modalità di utilizzo“.

L’aggiornamento delle Regole tecniche, pubblicate nella prima versione nel mese di dicembre 2020, recepisce le modifiche del quadro normativo e regolatorio di riferimento seguite alla prima pubblicazione, e, in particolare, le novità riguardano:

  • il periodo di applicazione dell’attuale meccanismo “transitorio”, che viene esteso fino alla data di adozione, da parte del MiTE e dell’ARERA, dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 8 e 32 del D.lgs. 199/2021;
  • la possibilità, introdotta con la deliberazione 581/2020 dell’ARERA, di creare nuove unità di produzione nel caso di sezioni di impianto autonome, indipendenti e misurabili;
  • il recepimento delle specificazioni riportate nel D.lgs. 199/2021 circa la possibilità di partecipare alle Comunità di energia rinnovabile per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo e i soggetti inclusi nelle autorità locali;
  • alcune precisazioni circa i contenuti minimi dello Statuto/atto costitutivo delle Comunità di energia rinnovabile e i soggetti che, seppur non facenti parte delle configurazioni, assumono rilevanza per le stesse;
  • la revisione delle modalità e tempistiche di calcolo dei contributi economici, con specifico riferimento al caso di mancata trasmissione al GSE di alcune misure, da parte del Gestore di rete.

Il D. Lgs. 199/2021

Quanto al dimensionamento, all’età e all’allacciamento degli impianti, il D.Lgs. 199/2021 ha recentemente reso meno stringenti i requisiti tutt’ora vigenti, stabilendo i seguenti criteri (che entreranno in vigore all’emanazione dei provvedimenti attuativi MiTE e dell’ARERA):

  • Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono avere una potenza complessiva non superiore a 1 MW (contro i 200kW secondo la normativa transitoria corrente);
  • Gli impianti devono essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (il confine per la verifica di “vicinanza” tra i membri e agli impianti è oggi la cabina secondaria) a cui fanno capo anche tutti gli associati alla comunità energetica;
  • Possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.

Il D. Lgs n. 210/2021 (Recepimento della Direttiva IEM UE 2019/944) 

Alla direttiva RED II subentra la Direttiva UE 2019/944 del 05/06/2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, che ha modificato la direttiva 2012/27/UE IEM.

Tale direttiva ha introdotto nuove figure a complessità crescente, al fine di favorire la partecipazione degli utenti finali e non al mercato dell’energia elettrica, fra cui le CEC (Citizen’s Energy Community), per le quali non si prevedono principi di autonomia e prossimità, come per le CER.

La direttiva (UE) 2019/944 è stata recepita in Italia con il D.lgs n.210/2021, entrato in vigore il 26/12/2021.

Per un approfondimento sulle differenze tra le CEC e le CER si rimanda a Le comunità energetiche in Italia – Orange book- Utilitatis-RSE.

La delibera ARERA 727/2022/R/EEL 

Arera ha approvato, con la deliberazione 727/2022/r/eel del 27 dicembre 2022, il testo unico che regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso, con indicazioni chiare e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020, in
attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.
Il provvedimento completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l'autoconsumo e fa seguito alle innovazioni relative ai Sistemi Semplici di produzione e Consumo e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi adottate nei mesi scorsi sempre in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.
Nel nuovo TIAD - "Testo integrato autoconsumo diffuso" rientrano tutti i sistemi per l'autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica. Le prime due configurazioni hanno già avuto una prima regolazione transitoria (deliberazione 318/2020/R/eel) basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all'autoconsumo derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la medesima cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.
Tra le novità rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, derivanti dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, vi sono definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l'energia elettrica condivisa è l'area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata. Quest'ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell'avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora. E poiché la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso ora è riferita all'area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Sarà invece cura del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la prossima definizione degli incentivi.
Inoltre, vengono semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni.
Infine, grazie alla conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai
rapporti legati all'autoconsumo). 
L'applicazione del TIAD è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del MASE con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.
Da tale data, le configurazioni per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, mentre per le seconde viene data la possibilità di estendersi all'interno di un'area più
vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell'autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell'anno 2022).

DM CACER

Il Decreto Ministeriale 414/2023 del 7 dicembre 2023, entrato in vigore il 24/01/2024, disciplina le modlaità di incentivazione per l'energia condivisa in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile.
Tratta anche del contributo PNRR per CER e autoconsumo collettivo in comuni fino a 5000 abitanti.

Delibera ARERA - revisione TIAD

La delibera di ARERA del 30 gennaio 2024 modifica il TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) e effettua la verifica delle Regole tecniche per il servizio per l'Autoconsumo Diffuso predisposte dal GSE

Regole Operative del GSE

Le Regole tecniche per il servizio per l'Autoconsumo Diffuso sono state approvate da ARERA e MASE per competenza e disciplinano modalità e  requisiti per accedere al servizio, richiesta di attivazione e valutazione servizio, contratto, erogazione tariffa, controlli e verifiche, misura PNRR

Decreto corrispettivi

Il 15 marzo 2024 è stato pubblicato il DM 15 marzo 2024, n.106 (Decreto Corrispettivi) con il quale si definiscono i corrispettivi che il GSE richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR.